STATUTO SOCIALE DELL’A.I.E.
(Associazione Italiani all’Estero)
Art. 1
Costituzione dell'A.I.E.
E’ costituita, in Firenze, l’Associazione denominata:
“Associazione Italiani all’Estero - A.I.E.”. L’Associazione ha sede in
Firenze, località Trespiano, Via Il Torrino, 1.
Il Consiglio Direttivo potrà decidere di istituire Delegazioni
dell’Associazione in altre località in Italia ed all’estero, stabilendone
la relativa struttura e le attribuzioni.
Art. 2
Scopi
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) mantenere e consolidare i rapporti ed i legami culturali tra gli italiani
all’estero (per ragioni di lavoro) e la madrepatria;
b) mantenere vive nei singoli e nelle rispettive famiglie le tradizioni ed il
ricordo del Paese di origine;
c) organizzare e favorire incontri tra gli associati promuovendo manifestazioni
culturali, ricreative ed artistiche; istituire premi ed attestati di benemerenza
per gli italiani che all’estero si siano maggiormente distinti nel campo del
lavoro, dell’arte, della scienza e della cultura;
d) promuovere iniziative a favore e a tutela dei lavoratori italiani
all’estero recependone istanze e tematiche;
e) formulare proposte e pareri alle Istituzioni, atti a favorire sia un
collegamento più stretto tra i lavoratori italiani all’estero e la
madrepatria, che il loro reinserimento economico e sociale, nei luoghi di
origine;
f) favorire studi e analisi del fenomeno migratorio sia nei suoi aspetti
tradizionali che in quelli nuovi;
g) favorire il recupero storico e sociale dei lavoratori italiani e/o loro
discendenti integrati nelle realtà economiche e sociali all’estero;
h) informare gli associati sia su fatti e problematiche inerenti il loro
“status” di lavoratori all’estero, sia sulle opportunità di lavoro
offerte dal mercato italiano ed estero.
Per la realizzazione di tali scopi, l’Associazione si propone di pubblicare un
proprio periodico, bollettini, riviste, note informative, ecc. che verranno
inviate direttamente agli associati. Inoltre, l’Associazione, nell’ambito
degli scopi statutari, potrà farsi carico di rappresentare nei confronti delle
Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, delle Organizzazioni Economiche,
Politiche e Sociali italiane ed estere, i lavoratori italiani all’estero
aderenti all’Associazione, facendosi portavoce delle loro istanze, proposte e
richieste. L’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di
lucro.
Art. 3
Soci
Possono chiedere di essere ammessi a far parte
dell’Associazione, purché maggiorenni:
a) i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
all’Estero);
b) i cittadini italiani che si trovino comunque, anche temporaneamente,
impegnati all’estero per motivi di lavoro o di studio;
c) i cittadini italiani che, seppur residenti in Italia, siano interessati,
condividendone le finalità, a sostenere l’attività dell’Associazione;
d) coloro che pur essendo cittadini di altri Stati, possono comprovare di essere
di origine italiana.
I soci si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano all’istituzione
dell’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
2) Soci Effettivi: sono coloro che possono comprovare di essere italiani
per nascita o per origine familiare;
3) Soci Sostenitori: sono coloro che si sottoscrivono, per un periodo non
inferiore a cinque (5) anni, impegnandosi alla corresponsione di una quota
associativa annua in misura non inferiore al doppio di quella ordinaria;
4) Soci Benemeriti: sono coloro che hanno ben meritato nei confronti
degli ideali promossi dall’Associazione e che si sottoscrivono per un periodo
non inferiore a cinque (5) anni impegnandosi alla corresponsione di una quota
associativa annua non inferiore al quadruplo di quella ordinaria;
5) Soci Onorari: possono essere eminenti personalità del mondo del
lavoro, della cultura, dell’arte e della scienza.
La qualifica di Socio Onorario potrà essere conferita anche a Personalità non
italiane, ma che abbiano acquisito particolari meriti verso l’Italia e
l’Associazione.
Art. 4
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere presentata per
iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione espressa
dell’associato di accettare tutte le norme del presente Statuto nonché
l’impegno ad osservare la disciplina sociale e gli obblighi che ne derivano
per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Sulla domanda di
ammissione decide con delibera motivata il Consiglio Direttivo. La domanda di
ammissione impegna l’associato a tutti gli effetti statutari, per la durata di
tre anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
stata inviata fino al momento dell’accettazione della domanda. Le dimissioni
vanno presentate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza
dell’anno, in caso contrario l’iscrizione si intende rinnovata anche per
l’anno successivo e così di seguito.
Art. 5
Diritti del socio
L’adesione dà diritto al socio in regola con il
pagamento delle quote associative di partecipare all’attività sociale e di
avvalersi di tutte le prestazioni dell’Associazione. Le prestazioni di prima
consulenza legale a favore degli associati vengono assicurate da un “Comitato
di Consulenza Giuridica” composto da professionisti che collaborano
stabilmente con l’Associazione.
Art. 6
Perdita della qualifica di socio
La perdita della qualifica di socio ha luogo:
a) per dimissioni, le quali tuttavia non esonerano il socio dagli impegni
assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 4;
b) per esclusione, conseguente alla violazione delle norme contenute nel
presente Statuto, o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, o per
indegnità;
e) per morosità del pagamento delle quote associative.
Art. 7
Patrimonio sociale
I soci debbono versare annualmente le quote associative
fissate dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
a) dai conferimenti dei soci fondatori;
b) dalle quote associative versate dagli iscritti;
c) dai beni mobili ed immobili che siano acquisiti dall’Associazione per
acquisti, lasciti, donazioni, ecc. e per le altre attività previste dal
presente Statuto;
d) dalle donazioni in denaro fatte dall'Associazione da parte di soci o terzi;
e) dai contributi concessi da altre Associazioni nonché da Istituti ed Enti di
diritto pubblico che abbiano un comune interesse a favorire lo sviluppo
dell’Associazione.
I singoli soci non possono chiedere la suddivisione pro-quota del patrimonio
sociale né pretendere il rimborso della quota in caso di dimissioni o di
esclusione. In caso di decesso di un associato, gli eredi non possono parimenti
pretendere né la suddivisione del patrimonio sociale né la liquidazione delle
quote e dei contributi versati. L’assemblea, in caso di scioglimento
dell’Associazione, delibererà sulla devoluzione dei beni e/o eventuali
residui attivi ad organizzazioni che perseguono finalità affini o comunque
umanitarie.
Art. 8
Organi dell'Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vicepresidenti;
e) il Segretario Generale;
Art. 9
Composizione dell’assemblea
L’assemblea è costituita dagli associati in regola con
il versamento delle quote. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. E’
ammessa la facoltà di delega a favore dei soci che non rivestono cariche
direttive.
Art. 10
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso
spedito ai soci con lettera semplice almeno 30 (trenta) giorni prima della
riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e
l’indirizzo della sede, del giorno e dell’ora di riunione. L’assemblea
deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno per l’approvazione
del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata in via straordinaria
quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati,
oppure quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità.
Art. 11
Deliberazioni dell’assemblea
Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione,
sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli
associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità, il Segretario Generale ed i
Consiglieri non hanno voto. Per la modifica dello Statuto occorre, in prima
convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza degli stessi; in seconda convocazione la delibera
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché venga adottata, con
la maggioranza qualificata di due terzi degli stessi. Per deliberare lo
scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
Art. 12
Metodo di votazione
La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno viene
effettuata di regola in modo palese; tuttavia quando trattasi di votazioni
riguardanti le singole persone o per motivi di opportunità ritenuti tali dal
Presidente, la votazione si effettuerà con scheda segreta.
Art. 13
Presidenza dell’assemblea
La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente
dell’Associazione; tuttavia, in caso di suo impedimento, la presidenza verrà
assicurata dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Segretario
dell’assemblea, designato dagli altri intervenuti, redigerà il verbale che
verrà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
Art. 14
Attribuzioni dell’assemblea
Le attribuzioni dell’assemblea sono:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello
preventivo dell'anno in corso;
b) le modificazioni dello Statuto;
c) lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale devoluzione dei fondi
residui;
d) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri Organi
dell’Associazione; salvo per le prime nomine fatte in sede di atto
costitutivo;
e) la decisione su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio
Direttivo e che, a giudizio del Consiglio stesso, meriti per la sua particolare
rilevanza l’esame e l’approvazione dell’assemblea.
Art. 15
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Segretario Generale, che lo presiede;
b) un Vicepresidente;
e) n. 7 (sette) Consiglieri; e dal Presidente dell’Associazione che ne è
componente di diritto.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) attuare le deliberazioni e le decisioni dell’assemblea, nell’ambito degli
scopi statutari previsti dall’Art. 2;
b) esercitare una funzione propositiva e di stimolo nei confronti
dell’assemblea e deliberare sulla domanda di ammissione dei soci;
c) adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dallo Statuto o
dall’assemblea;
d) nominare, su proposta del Segretario Generale, Delegati nelle varie Regioni
e/o Provincie italiane od all’estero, i quali nel luogo della loro residenza
curino gli interessi dell’Associazione e dei suoi soci e, per mandato speciale
del Segretario Generale, rappresentino l’Associazione stessa. Tali Delegati
sono, nelle loro sedi, i rappresentanti dell’Associazione ed assolvono
funzioni di collegamento dell’Associazione nei confronti degli italiani
comunque residenti entro i limiti di pertinenza della Delegazione stessa;
segnalano le varie questioni ritenute di interesse e promuovono e dirigono la
vita sociale delle Delegazioni.
e) deliberare sulle domande di ammissione;
f) fissare la misura delle quote associative annuali.
Art. 17
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario
Generale che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno a mezzo lettera
semplice. Il Consiglio Direttivo viene convocato anche quando ne facciano
motivata richiesta, al Segretario Generale, almeno 3 (tre) membri del Consiglio
stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Non è consentita la
delega del voto. Esso delibera validamente con la presenza di almeno 3 (tre) dei
suoi componenti.
Art. 18
Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 (tre)
anni. Può essere rieletto dall’assemblea non più di 2 (due) volte
consecutive. I Vicepresidenti, in numero da due a sei, sono eletti
dall’assemblea su proposta del Segretario Generale e durano in carica 3 (tre)
anni. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci e può essere
sostituito in caso di impedimento dal Vicepresidente più anziano per carica.
Art 19
Comitato Onorario di Presidenza
Il Comitato Onorario di Presidenza è composto dagli ex
Presidenti ed ex Vicepresidenti dell’Associazione e, per elezione
dell’assemblea dei soci, da eminenti personalità che avranno funzioni di
rappresentanza meramente onorifica dell’Associazione.
Art. 20
Consiglieri
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono
essere
rieletti dall’assemblea non più di 3 (tre) volte consecutive.
Art. 21
Segretario Generale
Il Segretario Generale dura in carica 5 (cinque) anni e può
essere rieletto.
Il Segretario Generale:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione con potere di firma sociale;
b) ha inoltre la rappresentanza processuale dell’Associazione, con facoltà di
nominare avvocati e procuratori per agire e resistere in giudizio;
c) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza
limitazione alcuna e provvede a redigere annualmente i bilanci preventivi e
consuntivi;
d) presiede il Consiglio Direttivo e coordina l’attività svolta dagli organi
direttivi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi statutari previsti
dall’Art. 2;
e) nomina i Direttori delle pubblicazioni dell’Associazione;
f) può, in caso di urgenza, sostituirsi al Consiglio Direttivo esercitando
tutte le facoltà e le attribuzioni di competenza dello stesso chiedendone
successivamente la ratifica al Consiglio Direttivo.
Art. 22
Cause di ineleggibilità e di decadenza
Trovano applicazione per tutti i membri degli organi
direttivi le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’Art. 2382
C.C. per gli amministratori di società.
Art. 23
Comitato di Consulenza Giuridica
Oltre quanto previsto dal precedente Art. 5, il Comitato
esprime pareri e fornisce consigli per lo svolgimento dell’attività
associativa e per il perseguimento degli scopi statutari. Può partecipare alle
assemblee dell’Associazione e, previo invito, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Art. 24
Disposizioni finanziarie
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha
termine il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente, i Vicepresidenti, il
Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri, hanno
diritto al rimborso delle spese sostenute, e debitamente documentate, per lo
svolgimento del mandato.
Art. 25
Disposizioni finali
A - Previa delibera del Consiglio Direttivo,
all’Associazione potranno affiancarsi, confederarsi ed aderire le Associazioni
Regionali, Provinciali e Locali ed altre Organizzazioni analoghe che perseguano
le stesse finalità. L’Associazione, inoltre, senza perdere la propria
autonomia, potrà, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, affiancarsi ed
aderire ad altri organismi a carattere Nazionale o Internazionale o di altri
Paesi che perseguano finalità essenzialmente umanitarie.
B - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti
disposizioni di Legge in materia.