STATUTO SOCIALE DELL’A.I.E.
(Associazione Italiani all’Estero)

 
Art. 1
Costituzione dell'A.I.E.

E’ costituita, in Firenze, l’Associazione denominata: “Associazione Italiani all’Estero - A.I.E.”. L’Associazione ha sede in Firenze, località Trespiano, Via Il Torrino, 1.
Il Consiglio Direttivo potrà decidere di istituire Delegazioni dell’Associazione in altre località in Italia ed all’estero, stabilendone la relativa struttura e le attribuzioni.

Art. 2
Scopi

L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) mantenere e consolidare i rapporti ed i legami culturali tra gli italiani all’estero (per ragioni di lavoro) e la madrepatria;
b) mantenere vive nei singoli e nelle rispettive famiglie le tradizioni ed il ricordo del Paese di origine;
c) organizzare e favorire incontri tra gli associati promuovendo manifestazioni culturali, ricreative ed artistiche; istituire premi ed attestati di benemerenza per gli italiani che all’estero si siano maggiormente distinti nel campo del lavoro, dell’arte, della scienza e della cultura;
d) promuovere iniziative a favore e a tutela dei lavoratori italiani all’estero recependone istanze e tematiche;
e) formulare proposte e pareri alle Istituzioni, atti a favorire sia un collegamento più stretto tra i lavoratori italiani all’estero e la madrepatria, che il loro reinserimento economico e sociale, nei luoghi di origine;
f) favorire studi e analisi del fenomeno migratorio sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi;
g) favorire il recupero storico e sociale dei lavoratori italiani e/o loro discendenti integrati nelle realtà economiche e sociali all’estero;
h) informare gli associati sia su fatti e problematiche inerenti il loro “status” di lavoratori all’estero, sia sulle opportunità di lavoro offerte dal mercato italiano ed estero.
Per la realizzazione di tali scopi, l’Associazione si propone di pubblicare un proprio periodico, bollettini, riviste, note informative, ecc. che verranno inviate direttamente agli associati. Inoltre, l’Associazione, nell’ambito degli scopi statutari, potrà farsi carico di rappresentare nei confronti delle Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, delle Organizzazioni Economiche, Politiche e Sociali italiane ed estere, i lavoratori italiani all’estero aderenti all’Associazione, facendosi portavoce delle loro istanze, proposte e richieste. L’Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.

Art. 3
Soci

Possono chiedere di essere ammessi a far parte dell’Associazione, purché maggiorenni:
a) i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero);
b) i cittadini italiani che si trovino comunque, anche temporaneamente, impegnati all’estero per motivi di lavoro o di studio;
c) i cittadini italiani che, seppur residenti in Italia, siano interessati, condividendone le finalità, a sostenere l’attività dell’Associazione;
d) coloro che pur essendo cittadini di altri Stati, possono comprovare di essere di origine italiana.
I soci si distinguono in:
1) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano all’istituzione dell’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
2) Soci Effettivi: sono coloro che possono comprovare di essere italiani per nascita o per origine familiare;
3) Soci Sostenitori: sono coloro che si sottoscrivono, per un periodo non inferiore a cinque (5) anni, impegnandosi alla corresponsione di una quota associativa annua in misura non inferiore al doppio di quella ordinaria;
4) Soci Benemeriti: sono coloro che hanno ben meritato nei confronti degli ideali promossi dall’Associazione e che si sottoscrivono per un periodo non inferiore a cinque (5) anni impegnandosi alla corresponsione di una quota associativa annua non inferiore al quadruplo di quella ordinaria;
5) Soci Onorari: possono essere eminenti personalità del mondo del lavoro, della cultura, dell’arte e della scienza.
La qualifica di Socio Onorario potrà essere conferita anche a Personalità non italiane, ma che abbiano acquisito particolari meriti verso l’Italia e l’Associazione.

Art. 4
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione espressa dell’associato di accettare tutte le norme del presente Statuto nonché l’impegno ad osservare la disciplina sociale e gli obblighi che ne derivano per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. Sulla domanda di ammissione decide con delibera motivata il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione impegna l’associato a tutti gli effetti statutari, per la durata di tre anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inviata fino al momento dell’accettazione della domanda. Le dimissioni vanno presentate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno, in caso contrario l’iscrizione si intende rinnovata anche per l’anno successivo e così di seguito.

Art. 5
Diritti del socio

L’adesione dà diritto al socio in regola con il pagamento delle quote associative di partecipare all’attività sociale e di avvalersi di tutte le prestazioni dell’Associazione. Le prestazioni di prima consulenza legale a favore degli associati vengono assicurate da un “Comitato di Consulenza Giuridica” composto da professionisti che collaborano stabilmente con l’Associazione.

Art. 6
Perdita della qualifica di socio

La perdita della qualifica di socio ha luogo:
a) per dimissioni, le quali tuttavia non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente Art. 4;
b) per esclusione, conseguente alla violazione delle norme contenute nel presente Statuto, o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, o per indegnità;
e) per morosità del pagamento delle quote associative.

Art. 7
Patrimonio sociale

I soci debbono versare annualmente le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:
a) dai conferimenti dei soci fondatori;
b) dalle quote associative versate dagli iscritti;
c) dai beni mobili ed immobili che siano acquisiti dall’Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, ecc. e per le altre attività previste dal presente Statuto;
d) dalle donazioni in denaro fatte dall'Associazione da parte di soci o terzi;
e) dai contributi concessi da altre Associazioni nonché da Istituti ed Enti di diritto pubblico che abbiano un comune interesse a favorire lo sviluppo dell’Associazione.
I singoli soci non possono chiedere la suddivisione pro-quota del patrimonio sociale né pretendere il rimborso della quota in caso di dimissioni o di esclusione. In caso di decesso di un associato, gli eredi non possono parimenti pretendere né la suddivisione del patrimonio sociale né la liquidazione delle quote e dei contributi versati. L’assemblea, in caso di scioglimento dell’Associazione, delibererà sulla devoluzione dei beni e/o eventuali residui attivi ad organizzazioni che perseguono finalità affini o comunque umanitarie.

Art. 8
Organi dell'Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vicepresidenti;
e) il Segretario Generale;

Art. 9
Composizione dell’assemblea

L’assemblea è costituita dagli associati in regola con il versamento delle quote. Ogni associato ha diritto ad un solo voto. E’ ammessa la facoltà di delega a favore dei soci che non rivestono cariche direttive.

Art. 10
Convocazione dell’assemblea

L’assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai soci con lettera semplice almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indirizzo della sede, del giorno e dell’ora di riunione. L’assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata in via straordinaria quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, oppure quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità.

Art. 11
Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Segretario Generale ed i Consiglieri non hanno voto. Per la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi; in seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché venga adottata, con la maggioranza qualificata di due terzi degli stessi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12
Metodo di votazione

La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno viene effettuata di regola in modo palese; tuttavia quando trattasi di votazioni riguardanti le singole persone o per motivi di opportunità ritenuti tali dal Presidente, la votazione si effettuerà con scheda segreta.

Art. 13
Presidenza dell’assemblea

La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente dell’Associazione; tuttavia, in caso di suo impedimento, la presidenza verrà assicurata dal Vicepresidente più anziano per carica. Il Segretario dell’assemblea, designato dagli altri intervenuti, redigerà il verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 14
Attribuzioni dell’assemblea

Le attribuzioni dell’assemblea sono:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso;
b) le modificazioni dello Statuto;
c) lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale devoluzione dei fondi residui;
d) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli altri Organi dell’Associazione; salvo per le prime nomine fatte in sede di atto costitutivo;
e) la decisione su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo e che, a giudizio del Consiglio stesso, meriti per la sua particolare rilevanza l’esame e l’approvazione dell’assemblea.

Art. 15
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Segretario Generale, che lo presiede;
b) un Vicepresidente;
e) n. 7 (sette) Consiglieri; e dal Presidente dell’Associazione che ne è componente di diritto.

Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) attuare le deliberazioni e le decisioni dell’assemblea, nell’ambito degli scopi statutari previsti dall’Art. 2;
b) esercitare una funzione propositiva e di stimolo nei confronti dell’assemblea e deliberare sulla domanda di ammissione dei soci;
c) adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dallo Statuto o dall’assemblea;
d) nominare, su proposta del Segretario Generale, Delegati nelle varie Regioni e/o Provincie italiane od all’estero, i quali nel luogo della loro residenza curino gli interessi dell’Associazione e dei suoi soci e, per mandato speciale del Segretario Generale, rappresentino l’Associazione stessa. Tali Delegati sono, nelle loro sedi, i rappresentanti dell’Associazione ed assolvono funzioni di collegamento dell’Associazione nei confronti degli italiani comunque residenti entro i limiti di pertinenza della Delegazione stessa; segnalano le varie questioni ritenute di interesse e promuovono e dirigono la vita sociale delle Delegazioni.
e) deliberare sulle domande di ammissione;
f) fissare la misura delle quote associative annuali.

Art. 17
Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Generale che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno a mezzo lettera semplice. Il Consiglio Direttivo viene convocato anche quando ne facciano motivata richiesta, al Segretario Generale, almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Non è consentita la delega del voto. Esso delibera validamente con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Art. 18
Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 (tre) anni. Può essere rieletto dall’assemblea non più di 2 (due) volte consecutive. I Vicepresidenti, in numero da due a sei, sono eletti dall’assemblea su proposta del Segretario Generale e durano in carica 3 (tre) anni. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci e può essere sostituito in caso di impedimento dal Vicepresidente più anziano per carica.

Art 19
Comitato Onorario di Presidenza

Il Comitato Onorario di Presidenza è composto dagli ex Presidenti ed ex Vicepresidenti dell’Associazione e, per elezione dell’assemblea dei soci, da eminenti personalità che avranno funzioni di rappresentanza meramente onorifica dell’Associazione.

Art. 20
Consiglieri

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere
rieletti dall’assemblea non più di 3 (tre) volte consecutive.

Art. 21
Segretario Generale

Il Segretario Generale dura in carica 5 (cinque) anni e può
essere rieletto.
Il Segretario Generale:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione con potere di firma sociale;
b) ha inoltre la rappresentanza processuale dell’Associazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori per agire e resistere in giudizio;
c) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna e provvede a redigere annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;
d) presiede il Consiglio Direttivo e coordina l’attività svolta dagli organi direttivi dell’Associazione, nell’ambito degli scopi statutari previsti dall’Art. 2;
e) nomina i Direttori delle pubblicazioni dell’Associazione;
f) può, in caso di urgenza, sostituirsi al Consiglio Direttivo esercitando tutte le facoltà e le attribuzioni di competenza dello stesso chiedendone successivamente la ratifica al Consiglio Direttivo.

Art. 22
Cause di ineleggibilità e di decadenza

Trovano applicazione per tutti i membri degli organi direttivi le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’Art. 2382 C.C. per gli amministratori di società.

Art. 23
Comitato di Consulenza Giuridica

Oltre quanto previsto dal precedente Art. 5, il Comitato esprime pareri e fornisce consigli per lo svolgimento dell’attività associativa e per il perseguimento degli scopi statutari. Può partecipare alle assemblee dell’Associazione e, previo invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24
Disposizioni finanziarie

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, i membri del Consiglio Direttivo, i Consiglieri, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, e debitamente documentate, per lo svolgimento del mandato.

Art. 25
Disposizioni finali

A - Previa delibera del Consiglio Direttivo, all’Associazione potranno affiancarsi, confederarsi ed aderire le Associazioni Regionali, Provinciali e Locali ed altre Organizzazioni analoghe che perseguano le stesse finalità. L’Associazione, inoltre, senza perdere la propria autonomia, potrà, sempre su delibera del Consiglio Direttivo, affiancarsi ed aderire ad altri organismi a carattere Nazionale o Internazionale o di altri Paesi che perseguano finalità essenzialmente umanitarie.
B - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia.


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