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Commissione Esteri della Camera

Riforma dei Comites: avviato l’esame del disegno di legge del Governo

Il testo, illustrato dall’On. Tangheroni, si compone di 28 articoli

AIE - E’ iniziato in Commissione Esteri della Camera, il 28 maggio, l’esame del disegno di legge del Governo per la riforma dei Comites. Già nei mesi scorsi era stato avviato l’esame di un'altra proposta di legge, presentata dall’On. Valerio Calzolaio (DS). Esame che era stato interrotto dalla III Commissione, per consentire all’Esecutivo di elaborare e presentare il proprio ddl. Ad illustrare il provvedimento del Governo, chiedendo alla Commissione di adottarlo come testo base, è stata la relatrice, On. Patrizia Paoletti Tangheroni (FI). La quale ha spiegato che il ddl (“Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero”), composto da 28 articoli, “intende apportare alcune limitate modifiche all'impianto normativo esistente ed è ispirato dal testo approvato il 21 marzo 2002 dall'Assemblea generale del Consiglio generale degli Italiani all'estero, che a sua volta riprendeva l'atto Camera 2997-B del 17 gennaio 2001, il cui iter però non ebbe modo di giungere a termine prima della fine della legislatura”.

Entrando nel merito del ddl, che “risulta abbastanza simile alla proposta di legge Calzolaio (C. 2208)”, l’On. Tangheroni ha spiegato che gli artt. da 1 a 4, definiscono le funzioni dei Comites. Attualmente esistono 67 Comites in Europa, 4 nell'Africa subsahariana, 6 in Asia e Oceania, 38 nelle Americhe, 2 nei Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, per un totale di 117 Comites. L'art. 1 istituisce i Comitati degli Italiani all'Estero, delineandone natura e competenze. È in particolare disposto (comma 1) che un Comitato degli italiani all'estero (Comites) venga istituito - con decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro per gli Italiani nel Mondo - presso ogni Circoscrizione Consolare nella quale risiedano almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui comma 1 dell'art. 5 della legge n. 459 del 2001. Tuttavia (comma 3), potranno essere istituiti più Comites , qualora le condizioni locali lo consiglino, all'interno della stessa Circoscrizione, in considerazione soprattutto della vastità della Circoscrizione Consolare e della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana. In questo caso, l'istituzione degli ulteriori Comitati è determinata con decreto del Ministro degli Affari Esteri, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Italiani nel Mondo. Il Comitato rappresenta l'organo di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari (la rappresentanza peraltro, ai sensi del comma 4, segnala alle autorità locali l'istituzione del Comitato e il tipo di attività da esso svolta). Il Comitato può inoltre rappresentare istanze della collettività italiana di riferimento presso le autorità e le istituzioni locali, ed è reso partecipe (comma 5) dei contatti della rappresentanza diplomatico-consolare con le autorità locali su questioni di interesse della comunità italiana in loco (in entrambi i casi, limitatamente alle questioni che non attengono ai rapporti tra gli Stati). L'art. 2 attribuisce ulteriori compiti e funzioni ai Comitati. Si tratta, in sintesi,  come ha spiegato la relatrice, della individuazione delle esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità; del concorso alla definizione del quadro programmatico degli interventi del paese nel quale opera; della promozione, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e le autonomie locali italiane e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della Circoscrizione Consolare, di iniziative di rilevanza sociale e culturale per la Comunità di riferimento; dello svolgimento di riunioni congiunte (comma 3) con l'autorità consolare per l'esame di iniziative e di progetti specifici. Inoltre (comma 4), al fine di promuovere l'integrazione locale dei cittadini italiani, mantenendone nel contempo i legami con la realtà italiana, nonché di favorire la conoscenza dei molteplici aspetti di essa, il Comites  collabora con l'autorità consolare nella tutela dei diritti (con particolare riguardo alla sfera lavorativa, previdenziale e assistenziale) e degli interessi dei cittadini italiani residenti. Il Comitato, inoltre, segnala alla autorità consolare eventuali violazioni delle norme locali, internazionali o comunitarie a danno dei cittadini italiani ed assume le iniziative compatibili con l'ordinamento locale nei confronti delle parti sociali. Dal canto suo, l'autorità consolare riferisce al Comitato in merito agli interventi effettuati nella propria sfera di azione. Il Comitato redige una relazione annuale sulle proprie attività, che viene allegata al consuntivo, e una relazione annuale programmatica da allegare al bilancio preventivo. Per quanto concerne le funzioni consultive dei Comitati, queste si concretizzano nella formulazione di proposte e raccomandazioni all'autorità consolare, e nell'espressione di pareri: sulle iniziative programmate dall'autorità consolare; sulle documentate richieste al Governo, alle regioni e alle province autonome di contributi da parte di enti e associazioni che operano nel campo delle attività in favore della collettività italiana; sui contributi statali ai mezzi di informazione locali. Ai sensi del comma 5, l'Autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle attività, nell'ambito della circoscrizione consolare, dei patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 ("Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"). Il comma 6 dell'art. 2, infine, attribuisce ai Comitati potestà regolamentare per quanto concerne la propria organizzazione e il funzionamento. L'art. 3 riguarda il bilancio del Comitato. I finanziamenti sono costituiti da: rendite dell'eventuale patrimonio; finanziamenti disposti dal MAE; finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; eventuali contributi dai paesi sede dei comitati e da privati; ricavato da attività e da manifestazioni varie. Le richieste di finanziamento al ministero devono essere trasmesse attraverso l'autorità consolare entro il 31 ottobre di ciascuno anno; il Ministero degli affari esteri decide con decreto sulle richieste di finanziamento inoltrate. I bilanci dei comitati sono pubblici. L'art. 4 riguarda la sede e la segreteria del Comitato. La segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato che può avvalersi di uno e al massimo due unità di personale di segretarie assunto con contratto di lavoro subordinato privato, regolato dalle norme vigenti nel paese. L'art. 5 disciplina la composizione del Comitato, costituito da 12 membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da 18 membri per quelle più grandi, nonché i requisiti di eleggibilità (cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 459 del 2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative). In tale quadro, nella formazione delle liste deve essere garantita una rappresentanza di donne, nonché di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni; al riguardo, si riserva di proporre una modifica volta ad innovare il testo nel senso di privilegiare il principio della parità. Il comma 4 individua alcune categorie di ineleggibili, quali i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto nonché coloro che detengono incarichi istituzionali, mentre il comma 5 prevede la pubblicità delle sedute del Comitato - anche mediante pubblicazione di resoconti e informazioni ai media locali -, alle quali è autorizzata la partecipazione meramente consultiva di esperti esterni, nonché del capo dell'ufficio consolare di riferimento e dei membri del CGIE residenti nello stesso paese. L'art. 6 riguarda l'istituzione del Comitato dei presidenti. Le relative disposizioni si collegano, a quelle che consentono l'istituzione di più Comitati nella stessa circoscrizione consolare. In questo caso, infatti, è istituito un Comitato dei presidenti dei vari Comites - presieduto da un coordinatore tra essi eletto -, che si riunisce almeno una volta l'anno, ed alle cui riunioni partecipano senza diritto di voto i membri del CGIE residenti nel paese ed i rappresentanti nel Parlamento italiano eventualmente residenti nella ripartizione elettorale. Inoltre, almeno una volta l'anno in ogni paese deve svolgersi una riunione per discutere i problemi della comunità italiana. La riunione - presieduta dall'Ambasciatore - si svolge con la partecipazione dei Consoli, dei membri del CGIE, dei Presidenti dei Comites e dei rappresentanti nel Parlamento italiano residenti nel paese. Il comma 3 prevede l'addebito a carico dei bilanci dei rispettivi Comitati delle spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comites alle riunioni di cui ai precedenti commi: il comma 4 autorizza per l'attuazione dell'articolo 6 la spesa di 226.000 euro. L'art. 7 riguarda i membri stranieri di origine italiana. In base a tale articolo possono far parte del Comitato, per cooptazione, anche i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. Tali membri sono designati (in numero almeno doppio rispetto a quello da cooptare) dalle associazioni delle comunità italiane operanti da almeno cinque anni e regolarmente iscritte all'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato. Da tale elenco i membri del Comitato eleggono i membri da cooptare, che saranno coloro i quali riportano almeno la metà più uno dei voti. L'art. 8 riguarda la durata in carica e la decadenza dei componenti. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il comma 2 stabilisce tuttavia che il mandato, qualora la sua scadenza non coincida con quella della generalità dei Comites, non può giungere alla naturale conclusione (evidentemente, per poter garantire una sincronizzazione delle elezioni). Il comma 3 individua le cause di sostituzione e decadenza dal mandato: in particolare, la riduzione a meno della metà del numero dei membri del Comitato è causa di scioglimento, come pure il rinvio di cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale e l'impossibilità di espletare regolarmente le funzioni. L'art. 9 riguarda la validità delle deliberazioni. Il Comitato delibera in via ordinaria a maggioranza semplice, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Le deliberazioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. L'art. 10 riguarda i poteri e le funzioni del presidente del Comites; in esso si precisano le maggioranze richieste per l'elezione del presidente, l'ipotesi di presentazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti (atto che deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei componenti) e le funzioni e attribuzioni del presidente (rappresentanza legale del Comitato, convocazione dello stesso), oltre alla incompatibilità della carica con quella di componente del CGIE. L'art. 11 definisce i poteri e le funzioni dell'esecutivo. Si prevede che il Comitato elegga al suo interno un esecutivo, composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti e del quale fa parte il presidente, che lo presiede. L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive. L'art. 12 prevede che il Comitato possa istituire al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono far parte esperti esterni nei limiti delle disponibilità finanziarie, e alle quali può altresì partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante. L'art. 13 definisce l'elettorato attivo. In base a tale articolo, sono elettori di diritto dei Comitati i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 459 del 2001, residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che godano del diritto di elettorato attivo in base alle vigenti leggi nazionali. L'art. 14 riguarda il sistema elettorale. Tale sistema è basato su liste di candidati concorrenti e prevede la modalità del voto per corrispondenza, in analogia con la vigente normativa generale sul voto degli italiani all'estero dettata dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione. L'assegnazione dei seggi è proporzionale, con le modalità di cui agli artt. 21 e 22. L'art. 15 disciplina l'indizione delle elezioni e le liste elettorali. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati sono indette dal capo dell'ufficio consolare e portate a conoscenza della collettività italiana con ogni valido mezzo di informazione (a tale scopo, il comma 6 autorizza una spesa di 1.675.371 euro). Le liste di candidati - corredate da un numero minimo variabile di firme di elettori non candidati - potranno essere presentate nei 45 giorni successivi alla indizione. L'art. 16 riguarda la costituzione di un Comitato elettorale circoscrizionale. In particolare, viene costituito presso gli uffici consolari un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante. Il Comitato ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire le modalità di svolgimento delle elezioni, sovrintendendo alle operazioni relative: il comitato, inoltre, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, rendendo pubblica con ogni mezzo appropriato la comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto. L'art. 17 attiene alla stampa ed all'invio del materiale elettorale: quest'ultimo è stampato a cura dell'Ufficio consolare, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli Affari Esteri. Non più tardi di venti giorni precedenti la data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia ad ogni singolo elettore un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda e una busta affrancata con l'indirizzo di ritorno dell'ufficio consolare. Nel plico sono inoltre contenute le istruzioni per la corretta espressione del voto e il testo della disciplina normativa. L'elettore rispedisce il materiale, contenente l'espressione del voto non oltre il decimo giorno precedente la data delle elezioni. Per questi fini, il comma 9 autorizza una spesa di 10.257.100 euro. Gli artt.18-20 riguardano i meccanismi del procedimento elettorale nonché le operazioni di scrutinio. Essi concernono norme di dettaglio sulla costituzione dei seggi, la partecipazione al voto e le operazioni elettorali: in particolare, il comma 1 dell'art. 19 prevede la costituzione presso ciascun ufficio consolare di un seggio elettorale per ogni 5.000 elettori residenti nella circoscrizione di pertinenza: data la nuova modalità del voto per corrispondenza, il seggio elettorale avrà il compito di scrutinare i voti inviati dagli elettori. L'art. 21 riguarda la ripartizione dei seggi e prevede che ciascuna lista ottenga tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati. L'art. 22 concerne la proclamazione degli eletti. L'art. 23 prevede che, laddove non sia possibile procedere alle elezioni dei Comitati, si possano istituire - con decreto del Ministro degli Affari Esteri, emanato di concerto con il Ministro per gli Italiani nel Mondo - Comitati aventi compiti e composizione analoghi a quelli elettivi. I membri dei Comitati non elettivi sono designati dall'Autorità consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel paese e le associazioni italiane operanti in loco. Inoltre, l'Autorità consolare nella cui Circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive, composti da non meno di cinque e da non più di dodici membri. È previsto altresì che il Ministro degli Affari Esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzi tali Comitati, con modalità analoghe a quelle adottate per i Comitati elettivi. L'art. 24 introduce una disciplina per la soluzione delle possibili controversie sull'applicazione della nuova disciplina legislativa dei Comites. In tali casi, il Comitato attiva la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, la quale - sentiti l'autorità consolare, il Segretario generale e i componenti del CGIE residenti nel paese di pertinenza - decide entro sessanta giorni in via definitiva. L'art. 25 proroga il mandato dei Comitati operanti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fino all'indizione delle prossime elezioni, e l'art. 26 prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione della normativa in esame. Si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica adottato in base all'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400. L'art. 27 reca la clausola di copertura finanziaria. Gli oneri recati dal provvedimento sono valutati in 15.498.923 euro per il 2003 e in 2.500.995 euro a decorrere dal 2004. La notevole differenza a favore dello stanziamento per il 2003 è correlata al fatto che entro tale anno dovranno svolgersi - come previsto dal richiamato decreto-legge n. 52 del 2003 - le elezioni per il rinnovo dei Comites. Tali importi sono rinvenuti in parte (7.274.995 euro per il 2003 e 2.274.995 euro a decorrere dall'anno 2004) a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri in base alla legge n. 205 del 1985. Per la restante quota, ossia 8.223.928 euro per il 2003 e 226.000 a decorrere dal 2004, gli oneri sono posti a carico del Fondo speciale di parte corrente (bilancio triennale 2003-2005), mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. Il comma 2 stabilisce - evidentemente la norma riguarda gli esercizi finanziari futuri - che nel caso di previsto rinnovo dei Comites nel corso di un determinato esercizio finanziario, i relativi oneri vengono determinati dalla legge di bilancio relativa a quell'annualità. Il disegno di legge è corredato da un'assai dettagliata relazione tecnica, in base alla quale gli oneri la cui copertura è recata dall'art. 27 vengono analiticamente distinti. Si tratta anzitutto delle spese per l'ordinario funzionamento dei Comites, che ricadono in diversi capitoli afferenti a unità previsionali di base appartenenti a cinque diversi centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri: nel complesso, esse ammontano in ciascun esercizio annuale a 2.274.995 euro. Per l'attività del Comitato dei presidenti di cui all'articolo 6, sono previsti oneri annuali di 226.000 euro. I restanti oneri, a loro volta analiticamente suddivisi, riguardano le numerose attività correlate alle elezioni per il rinnovo dei Comites da tenersi entro il corrente anno (spese di pubblicità, predisposizione del materiale elettorale, spese postali per l'invio agli elettori del plico contenente detto materiale, fitto di locali, competenze del personale dei seggi): nel complesso, si tratta di 13.223.928 euro. Infine, l'art. 28 prevede che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano abrogate la legge n. 205 del 1985, e successive modificazioni, e la legge n. 172 del 1990.

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