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Voto all’estero: firmato dal Presidente Ciampi il Regolamento di attuazione Il testo del Regolamento AIE - Il Presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha firmato il Regolamento di attuazione
della legge sul voto degli italiani all’estero. Il Regolamento era stato
varato il 28 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per gli Italiani nel Mondo, Tremaglia, del Ministro degli Affari
Esteri, Frattini, del Ministro dell’Interno, Pisanu, del Ministro della
Giustizia, Castelli. Il Regolamento stabilisce in dettaglio le regole che
permetteranno di rendere effettivo per i cittadini italiani residenti
all’estero, iscritti nelle apposite liste elettorali, il diritto già
sancito dalla legge n.459 del 2001 a votare nella Circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e
138 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica Visto l’articolo 87, quinto
comma della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l’articolo 26 della legge
27 dicembre 2001, n. 459; Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 2002; Acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali, di cui all’articolo 31 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002; Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 20 dicembre 2002; Acquisiti i pareri della I
Commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I
Commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro degli affari esteri ad interim, del
Ministro per gli italiani nel mondo, del Ministro dell’interno, del
Ministro della giustizia, e del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro delle comunicazioni; EMANA il seguente Regolamento: Art. 1 (Definizioni) l. Ai fini del presente
regolamento si intende per: “legge”, la legge 27 dicembre
2001, n. 459; “elettore”, il cittadino
italiano residente all’estero iscritto nelle liste elettorali di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge; “opzione”, l’opzione per
l’esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all’articolo 1, comma
3, della legge; “elenco aggiornato”,
l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge; “ripartizioni”, le
ripartizioni di cui all’articolo 6, comma l, della legge; “ufficio consolare”,
l’ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui
risiede l’elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui
all’articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati
nell’elenco aggiornato di cui all’articolo 5, comma 1 della legge, per
“ufficio consolare” si intendono i consolati generali di la categoria e
i consolati di la categoria di cui all’articolo 3 della legge e
all’articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470. “intese in forma
semplificata”, le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19,
comma 1, della legge; “forme di collaborazione”, le
forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge; “testo unico per l’elezione
della Camera dei deputati”, il testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Art. 2 (Comunicazione sull’opzione e
aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza) 1. L’ufficio consolare
competente invia al cittadino italiano maggiorenne residente all’estero
iscritto negli schedari consolari il modulo per l’aggiornamento dei dati
anagrafici e di residenza all’estero e la busta affrancata, di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla
possibilità di esercitare l’opzione, di cui all’articolo 4, comma 4,
della legge, in un unico plico. 2. La comunicazione sulla
possibilità di esercitare l’opzione, di cui all’articolo 4, comma 4,
della legge, include un’informazione sui termini entro i quali deve essere
esercitata l’opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste
dalla legge. 3. Il cittadino italiano di cui
al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data di ricezione il modulo
per l’aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all’ufficio
consolare competente. Art. 3 (Informazione periodica) 1. Ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, della legge, l’ufficio consolare competente informa i cittadini
italiani residenti all’estero almeno ogni due anni. Art. 4 (Opzione) 1. La comunicazione di cui
all’articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge: è redatta su carta libera; riporta nome, cognome, data e
luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell’elettore; riporta il nome del comune
italiano d’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
o di ultima residenza dell’elettore, ove a lui noti; riporta l’indicazione della
consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione; è datata e firmata
dall’elettore; è consegnata all’ufficio
consolare competente, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita
all’ufficio consolare competente, nei termini previsti dall’articolo 4,
commi 1, 2 e 5 della legge. 2. L’opzione che non riporta
tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la
firma dell’elettore, si intende non esercitata. 3. L’opzione priva
dell’indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli
uffici consolari desumono il dato dall’elenco aggiornato di cui
all’articolo 5, comma 1 della legge. 4. L’opzione priva
dell’indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per
la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui
è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5. 5. In ogni caso la comunicazione
dell’opzione deve pervenire all’ufficio consolare competente non oltre
il decimo giorno successivo all’indizione delle votazioni. È onere
dell’elettore accertare l’avvenuta ricezione dell’opzione, qualora
inviata per posta, da parte dell’ufficio consolare competente che, su
richiesta, ne rilascia apposita certificazione. 6. L’opzione può essere
revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio
dall’articolo 4 della legge e dal presente articolo. Art. 5 (Elenco aggiornato) 1. Nell’elenco aggiornato dei
cittadini italiani residenti all’estero di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino
italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data
di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio
consolare, comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero. 2.I dati personali oggetto di
trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione
dell’elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio
consolare, per le votazioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse
da quelle stabilite dalla legge. 3. Sono titolari del trattamento
dei dati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero
dell’interno, i Comuni. 4. Ai fini della realizzazione
dell’elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell’interno
provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi
degli italiani residenti all’estero con quelli degli schedari consolari. 5. In base alle risultanze del
confronto di cui al comma 4, il Ministero dell’interno provvede ad
inserire nell’elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti
contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero
sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono
iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero. 6. Ai fini dell’inserimento
nell’elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli
schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, inviano
tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla
normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per
l’iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero,
provvedendo a completarla, ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione
della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli
atti di stato civile degli italiani nati all’estero, i comuni provvedono
alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli
interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero ed
all’inserimento nell’elenco aggiornato. Qualora non debba essere
effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale
ultimo termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni,
della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi
citate. 7. Nei casi di corrispondenza sia
nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero sia negli schedari
consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il
Ministero dell’interno assume i dati relativi alla residenza e
all’indirizzo risultanti negli schedari consolari. 8. Dopo la realizzazione
dell’elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il
Ministero dell’interno comunica in via informatica al Ministero degli
affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle
votazioni in Italia, l’elenco provvisorio dei residenti all’estero
aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via
informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge. Art. 6 (Comitato anagrafico-elettorale
per la realizzazione e l’aggiornamento dell’elenco dei cittadini
italiani residenti all’estero) 1. È istituito un Comitato
permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il
coordinamento e l’applicazione degli interventi necessari alla
realizzazione ed al successivo aggiornamento dell’elenco aggiornato. 2. Il Comitato è composto da
tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in
rappresentanza dell’Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre
del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell’interno, uno
della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, uno dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno
dell’associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed
anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati
con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri,
dell’interno e per l’innovazione e le tecnologie. Per ogni componente
effettivo è nominato un supplente. 3. Il Comitato, che si avvale
delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell’interno e
dell’Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, rimane in carica
fino all’insediamento del nuovo, che è nominato all’inizio di ogni
legislatura. 4. Al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente
normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo
funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a: l’unificazione dei dati
dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari
consolare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, risolvendo
eventuali problematiche o criticità; la tenuta ed il puntuale
aggiornamento dell’elenco aggiornato; la corretta e tempestiva
trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli
Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero
dell’interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai
nominativi degli elettori che hanno esercitato l’opzione per il voto in
Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti
all’estero, nonché all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto
residenti all’estero; la proposizione delle misure
necessarie per l’istituzione di una eventuale rete telematica di scambio
di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero
degli affari esteri, Ministero dell’interno e comuni. 5. Dall’istituzione del
Comitato non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 7 (Ripartizioni) 1. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni
anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole
ripartizioni, sulla base dei dati dell’elenco aggiornato riferiti al 31
dicembre dell’anno precedente. 2. Ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, della legge, l’assegnazione del numero dei seggi alle singole
ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell’elenco
aggiornato pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 3 del testo unico per l’elezione
della Camera dei deputati e all’articolo 1, comma 1, del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni. Art. 8 (Svolgimento della campagna
elettorale) 1. La mancata conclusione di
forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l’applicazione delle
disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza. 2. Ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti,
i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22
febbraio 2000, n. 28. 3. Le funzioni attribuite al
Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla
circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale
istituito presso la corte di appello di Roma. 4. Le disposizioni sui limiti
delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista
o gruppo di candidati di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 10
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei
cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le
liste, risultante dal decreto del Ministro dell’interno di cui
all’articolo 7, comma 1 del presente regolamento. 5. La Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra
loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza, definiscono, non
oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i
criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto,
debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti
radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati
all’estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i
soggetti politici, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità
dell’informazione. 6. Le disposizioni previste dalla
legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e
dall’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello
svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da
eventuali forme di collaborazione concluse tra lo Stato italiano con gli
Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. 7. L’ufficio consolare espone
le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali
accessibili al pubblico. 8. Ai sensi dell’articolo 17,
comma 3 della legge, l’ufficio consolare comunica ai principali mezzi di
informazione rivolti alle comunità italiane all’estero le liste dei
candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza
ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da
parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche
l’accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e
referendari in condizioni di parità tra loro. 9. L’autorità consolare,
nell’ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite
dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di
collaborazione, ove concluse. Art. 9 (Intese in forma semplificata) 1. Le rappresentanze diplomatiche
italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che
garantiscono che l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini
italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all’articolo
19, comma 1, della legge. 2. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze
diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati
presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la
residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al
transito della corrispondenza garantiscono l’esercizio del diritto di voto
e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di
segretezza. 3. Ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli
affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne
informa le Camere, e al Ministro dell’interno l’elenco degli Stati con i
cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso
di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro
dell’interno tale elenco entro il decimo giorno successivo alla indizione
delle votazioni. 4. Il Ministro degli affari
esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le
Camere, ed il Ministro dell’interno del verificarsi, nei diversi Stati,
delle situazioni di cui all’articolo 19, comma 4, della legge, entro il
decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. 5. Nei casi di cui all’articolo
19, commi 3 e 4 della legge, l’ufficio consolare competente informa, salvo
i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l’elettore che,
non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per
corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia. Art. 10 (Deposito del contrassegno) 1. All’atto del deposito presso
il Ministero dell’interno del contrassegno di lista per l’attribuzione
dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi
politici organizzati presentano la designazione, per le singole
ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della
corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi
documenti. 2. Nel caso di più partiti o
gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnato da
un simbolo composito di cui all’articolo 8, comma 2 della legge, i partiti
o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione,
di un solo rappresentante di lista effettivo e di un supplente. Art. 11 (Attività di autenticazione e
certficazione dell’Ufficio consolare) 1. L’ufficio consolare
competente provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella
circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge
e dal testo unico per l’elezione della Camera dei deputati. 2. L’ufficio consolare
competente provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano
l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa
ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della
richiesta. Art. 12 (Ammissione delle liste) 1. L’ufficio centrale per la
circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all’articolo 22,
comma 1, del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, in
quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono
formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da
assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non
corrispondono a questa condizione. 2. L’ufficio centrale per la
circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono
residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L’ufficio cancella,
altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l’opzione, sulla base
delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri
possibilmente in via informatica. 3. Ciascun ufficio centrale
circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali
e cancella dalle liste per l’attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio
nazionale relativi a cittadini residenti all’estero che non hanno
esercitato l’opzione. Art. 13 (Rappresentanti di lista) 1. I rappresentanti di lista
designati ai sensi dell’articolo 25 del testo unico per l’elezione della
Camera dei deputati presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero
e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione
Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. L’atto di designazione dei
rappresentanti di lista é presentato entro le ore 12 del giorno antecedente
l’inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d’appello di Roma,
che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d’appello di Roma
cura la trasmissione dell’atto di designazione al presidente
dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei
seggi costituiti presso il medesimo ufficio. 3. In caso di svolgimento di
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle
operazioni presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso
i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno
supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della
circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni,
autenticate ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e
successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2,
persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del
referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario
nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento. Art. 14 (Stampa e invio del materiale
elettorale) 1. Il capo dell’ufficio
consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede
elettorali stampate ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge, alle
liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli
articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di
svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente
regolamento. 2. In caso di svolgimento di
referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore
delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile,
a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale. 3. Il tagliando di cui
all’articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l’esercizio del
diritto di voto, che l’elettore provvede a staccare dal certificato
elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta
contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un
numero o codice corrispondente ad una posizione nell’elenco degli
elettori. 4. Sul tagliando di cui al comma
3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed
immediatamente all’identità dell’elettore. 5. Le buste affrancate recanti
l’indirizzo dell’ufficio consolare, di cui all’articolo 12, comma 3,
della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento
all’affrancatura, l’utilizzo del sistema postale più affidabile
disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le
finalità previste dall’articolo 12, commi 3 , 4, 6 e 7 e dall’articolo
19, comma 1, lettera a) della legge. 6. L’ufficio consolare invia
all’elettore il plico di cui all’articolo 12, comma 3, della legge
mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui
risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall’articolo
12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall’articolo 19, comma 1, lettera a) della legge
e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell’invio. Art. 15 (Espressione del voto) 1. Ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, della legge, l’elettore esprime il voto mediante penna di colore
nero o blu, pena l’annullamento della scheda. 2. È nullo il voto di preferenza
nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a
distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista. 3. Sono inefficaci le preferenze
per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. 4. In caso di identità di
cognome tra candidati della medesima lista, l’elettore scrive nome e
cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. 5. Se il candidato ha due cognomi
l’elettore, nell’esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due.
L’indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di
confusione fra più candidati. 6. Sono, comunque, efficaci le
preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a
fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista
votata. 7. Se l’elettore segna più di
un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati
compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale
appartengono i preferiti. 8. Se l’elettore non segna
alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati
che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è
attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli
stessi sono stati indicati e alla lista stessa. 9. Le preferenze espresse in
eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo
valide le prime. Art. 16 (Ammissione del voto dei
cittadini cancellati per irreperibilità) 1. I cittadini cancellati per
irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si
presentano entro l’undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni
all’ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero e di esprimere il voto per corrispondenza di
cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della
dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento
dell’elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla
cancellazione; indicato dal richiedente. 2. Ai fini di cui al comma 1,
l’ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o,
ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia,
con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro
ore.3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco
aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono
dall’ufficio consolare il plico previsto dall’articolo 12, commi 3 e 4,
della legge, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza. 4. I cittadini cancellati per
irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reiscritti
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero possono esercitare
l’opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo
all’indizione delle votazioni. Art. 17 (Ammissione al voto dei cittadini
omessi dall’elenco dei residenti all’estero aventi diritto al voto) 1. I cittadini che per qualsiasi
motivo siano stati omessi dall’elenco dei residenti all’estero aventi
diritto al voto comunicato dal Ministero dell’interno al Ministero degli
affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all’articolo 5,
comma 8, e che si presentano entro l’undicesimo giorno antecedente la data
delle votazioni all’ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per
corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità
previste dall’articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o se la loro iscrizione
o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall’ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 2. I cittadini residenti
all’estero iscritti a norma dell’articolo 32, quarto comma, del testo
unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la
compilazione dell’elenco degli aventi diritto al voto di cui
all’articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da
detto elenco, vengono immediatamente segnalati tramite telefax o, ove
possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti
all’ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto. 3. Gli elettori ammessi al voto
ai sensi del presente articolo sono iscritti nell’elenco aggiunto di cui
all’articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all’ufficio centrale
per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le
schede. Art. 18 (Invio dei plichi contenenti le
buste all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero) 1. La valigia diplomatica di cui
all’articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è
allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l’ufficio
consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle
buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno
Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la
residenza permanente sono inserite in plichi separati. 2. Nei verbali di incenerimento
delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 7 della legge e delle
schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo
articolo sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e
incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l’ufficio
consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi
incenerite, le modalità dell’incenerimento. 3. La Presidenza del Consiglio
dei ministri, d’intesa con i ministeri interessati, attiva ogni possibile
intervento atto ad assicurare che in casi di emergenza i plichi contenenti
le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l’ora fissata
per l’inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel
territorio nazionale. 4. All’arrivo agli scali
aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e
custoditi dall’ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali
fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici
territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto
verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1,
il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la
ripartizione, lo Stato, l’ufficio consolare di provenienza, il giorno e
l’ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale. 5. I plichi contenenti le buste
che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l’ora fissata per
l’inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio
nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall’ufficio centrale
per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In
attuazione dell’articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si
procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede
sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai
fini dell’accertamento della partecipazione alla votazione. Art. 19 (Seggi elettorali ed operazioni
preliminari allo scrutinio) 1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in
collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei
quali ubicare i seggi elettorali presso l’ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità. 2. Entro il ventesimo giorno
antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell’interno
comunica all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli
elettori iscritti nell’elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed
ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il
presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce,
con apposito provvedimento da depositarsi per la visione degli interessati
presso la cancelleria della Corte d’appello di Roma entro il quindicesimo
giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale
per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli
uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur
non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio
procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di
cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno
competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso,
di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio
consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo
periodo è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso
la cancelleria, al Ministero dell’interno, all’Ufficio territoriale del
governo di Roma e al comune di Roma. 3. Entro il quindicesimo giorno
antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell’ufficio
centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della corte
d’appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina
rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio.
Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri
previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili. Ai componenti dei
seggi compete, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge, il compenso
relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di
svolgimento. 4. Il Ministero dell’interno,
entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia,
trasmette all’ufficio centrale perla circoscrizione Estero l’elenco
degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove
risultanti. 5. Il presidente dell’ufficio
centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio
costituito l’elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione,
o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur
non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità
all’elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal
Ministero dell’interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo
periodo, il presidente predispone l’elenco completo degli elettori
dell’ufficio consolare di assegnazione. 6. Alle ore sette antimeridiane
del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da
parte del comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della
sezione, l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di
urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di
assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la
residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le
operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal
presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero le
designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei
rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento, copia autentica dell’elenco degli elettori
degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei
quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, copia dell’elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto
dagli uffici consolari di assegnazione, i plichi con le buste contenenti
schede, nonché una lista recante l’indicazione, per ogni ufficio
consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione
è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico,
del numero delle buste contenenti schede consegnate al seggio. 7. Ai seggi di cui al comma 2,
terzo periodo, il presidente dell’ufficio centrale distribuisce
proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste
contenenti schede dell’ufficio consolare i cui elettori sono stati
ripartiti tra i predetti seggi. 8. Alle ore sette e trenta
antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al
compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, previste
dall’articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono
completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene
contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai
sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge. 9. Completata l’apertura dei
plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede
provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il
capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella
rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio
separate ed alla redazione di distinti verbali. 10. Nel caso in cui il numero di
buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato
nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza
permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa
annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le
buste stesse nell’urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo
Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato
geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati
al seggio. 11. Oltre a quanto previsto
dall’articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del
seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella
medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla
altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né
dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il
tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso
nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta
esterna il certificato elettorale privo del tagliando. 12. Nei casi di annullamento di
schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall’articolo 14, comma 3,
lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio
procede all’apertura della busta contenente schede esclusivamente per
verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero
delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, prendendone nota nel
verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna
delle schede stesse. Appena completate tali operazioni, il presidente
richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I
tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede
annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste
stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi
elettori, si procede alla operazione prevista dall’articolo 58, quarto
comma, del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati, dopo la
conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le
suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono
confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell’urna. Art. 20 (Operazioni di scrutinio) 1. In caso di più urne assegnate
al seggio, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, primo periodo, il
presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la
precedenza allo spoglio delle schede contenute nell’urna relativa
all’ufficio consolare avente maggior numero di elettori. 2. Qualora il presidente del
seggio, dopo l’inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso,
riceva plichi presi in carico dall’ufficio centrale per la circoscrizione
Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell’ora fissata
per l’inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel
territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede
già inserite nell’urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti
plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall’articolo 14,
comma 3, lettere a), b) e c) della legge. 3. Oltre a quanto previsto
dall’articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti i
nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei
rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni, il numero
dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall’ufficio
centrale per la circoscrizione Estero, il numero delle schede valide,
bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e
assegnate e contestate e non assegnate, i risultati elettorali o
referendari, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le
eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione
dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in
due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da
tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione
di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti
o gruppi politici rappresentati in Parlamento. 4. Il presidente del seggio, per
ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel
quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza
permanente fatta eccezione dei casi di cui all’articolo 19, comma 10,
accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle
varie colonne del verbale col numero dei votanti, dei voti validi, delle
schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede
annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e
assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità
dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale. 5. Ai fini di cui al comma 2, i
plichi sigillati contenenti l’elenco degli elettori della sezione e i
tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale
di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 6. Con le medesime intese di cui
all’articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle
schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio. Art. 21 (Uffici provinciali per il
referendum) 1. Le funzioni attribuite agli
uffici provinciali per il referendum dall’articolo 21 della legge 25
maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall’ufficio centrale per la
circoscrizione Estero di cui all’articolo 7 della legge. Art. 22 (Agevolazioni di viaggio) 1. Ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto
di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla
seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo. Art. 23 (Spedizione della cartolina
avviso) 1. In occasione delle
consultazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, la cartolina avviso di cui “all’articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno
esercitato l’opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi
non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui
all’articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle
situazioni di cui all’articolo 19, comma 4, della legge. 2. In caso di scioglimento
anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli
75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno
esercitato l’opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. 3. Ai fini di cui all’articolo
4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive
modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo
elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso. Art. 24 (Entrata in vigore) Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. AIE |